Il principio di diritto affermato dal TAR Campania (Sez. I, sentenza 20 marzo 2026, n. 1934, R.G. n. 858/2026) ruota attorno alla natura della delega amministrativa e ai poteri sostitutivi prefettizi.
Il Collegio stabilisce che la delega conferita dal sindaco a un consigliere per la rappresentanza dell’ente non ha carattere definitivo né “permanente”, ma costituisce un atto fiduciario e intrinsecamente revocabile. In assenza di una disciplina normativa o statutaria che ne regoli rigidamente forma, durata e modalità, essa può essere ritirata in qualsiasi momento, anche in modo implicito o per fatti concludenti.
In particolare, il TAR afferma che l’esercizio diretto del potere da parte del sindaco integra di per sé un “actus contrarius”, idoneo a determinare la revoca o sospensione della delega limitatamente allo specifico affare. Ne consegue che il delegato mantiene un potere meramente derivato e subordinato, destinato a recedere ogniqualvolta il titolare originario decida di riassumere la funzione.
Da questa impostazione discende anche un regime attenuato sotto il profilo procedimentale: la revoca della delega non richiede il rispetto delle garanzie tipiche del procedimento amministrativo, come la comunicazione di avvio, la fissazione di un termine o una motivazione analitica. È sufficiente che emerga, anche implicitamente, la cessazione del rapporto fiduciario, trattandosi di valutazioni rientranti nella sfera discrezionale e politico-amministrativa.
Il TAR estende inoltre, in via analogica, i principi elaborati in materia di revoca degli incarichi assessoriali, ribadendo che tali atti si collocano nell’ambito dell’alta amministrazione e sono caratterizzati da un’ampia libertà decisionale.
Sul secondo versante, la sentenza riconosce la legittimità del potere sostitutivo del prefetto in caso di inerzia degli organi collegiali di enti locali o assimilati. In mancanza di una specifica disciplina regionale, trova applicazione l’art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), quale norma di chiusura dell’ordinamento.
Secondo il TAR, tale disposizione è estensibile anche alle comunità montane, in quanto unioni di comuni, per garantire il corretto funzionamento degli organi e prevenire situazioni di paralisi istituzionale. L’intervento prefettizio, quindi, non invade competenze regionali, ma si giustifica come strumento necessario a tutela dell’operatività dell’ente.
In conclusione, la decisione ribadisce due principi centrali: da un lato, la piena disponibilità del potere delegato in capo al sindaco, con possibilità di revoca anche implicita; dall’altro, la funzione di garanzia del prefetto, legittimato a intervenire in via sostitutiva per assicurare la continuità dell’azione amministrativa.