Il danno arrecato dall’appaltatore a terzi derivante immediatamente ed esclusivamente dalle modalità con cui ha scelto di eseguire i lavori di restauro della cosa oggetto dell’appalto non è un danno arrecato “dalla” cosa, e come tale non legittima l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 2051 c.c.
(Nella specie la S.C. ha escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. di un Comune in relazione ai danni causati ad un fondo non dal crollo della strada comunale, già risarciti in altra sede, bensì dall’esecuzione delle opere di ripristino appaltate dalla Regione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655
Massime precedenti Vedi: N. 21977 del 2022 Rv. 665264-01, N. 7553 del 2021 Rv. 660915-01
Fonte: Corte di cassazione