Per il contenimento e la prevenzione della diffusione dell’epidemia da COVID-19, è stata diramata una circolare ai prefetti in cui si richiamano le misure da applicare su tutto il territorio nazionale indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020.
In particolare, la sospensione di:
- manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; è tuttavia consentito lo svolgimento di allentamenti all’interno di impianti sportivi senza la presenza di pubblico nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al dPCM 1° marzo 2020, e successive modificazioni;
- servizi educativi per l’infanzia, attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore (comprese le università e gli istituti di alta formazione), corsi professionali, master e università per anziani; è consentito lo svolgimento di attività formative a distanza e sono in deroga una serie di attività formative, fra le quali quelle delle scuole di formazione del ministero dell’Interno.
Le disposizioni introdotte dal dPCM 4 marzo 2020 sostituiscono quelle di cui agli artt. 3 e 4 del dPCM del 1° marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Le misure previste dagli artt. 1 e 2 del dPCM del 1° marzo 2020 e successive modificazioni restano in vigore e, se più restrittive, nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al dPCM 1° marzo 2020, e successive modificazioni, si applicano anche cumulativamente a quelle previste dal dPCM 4 marzo 2020.
La circolare fa seguito alle indicazioni già diramate ai prefetti.
Fonte: Ministero dell’Interno