Quando una scuola deve affidare un incarico a uno psicologo esterno, è fondamentale distinguere tra incarichi temporanei e appalti di servizi di natura intellettuale.
Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), se l’incarico è altamente qualificato ma anche temporaneo e straordinario, non si tratta di un appalto e non è necessario il CIG. In questo caso, l’incarico non può essere rinnovato per evitare che venga utilizzato per bisogni permanenti dell’istituto.
Se, invece, la scuola sa in anticipo che la prestazione risponde a necessità continue e sarà rinnovata, allora l’affidamento configura un appalto di servizi e richiede l’acquisizione del CIG.
Questa distinzione, chiarita dall’atto ANAC del 18 marzo 2026, è essenziale per le valutazioni preliminari che ogni istituto scolastico deve compiere prima di procedere con l’affidamento.
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Atto a firma del Presidente del 18 marzo 2026 – fasc.949.2026.pdf0.16MB