La Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sezione Terza, ha pronunciato una sentenza significativa in materia di appalti pubblici ad alta intensità di manodopera, chiarendo come debbano essere applicate le direttive europee 2009/81 e 2014/24.
Il caso riguarda un appalto indetto dal Ministero della Difesa italiano per la movimentazione e il magazzinaggio di materiali dell’esercito, con servizi caratterizzati da operazioni ripetitive ma ad alta intensità di manodopera. Il bando originario prevedeva come criterio di aggiudicazione il minor prezzo, limitando gli eventuali ribassi all’aggio dell’impresa e non ai salari dei lavoratori.
Il Tribunale amministrativo aveva annullato l’aggiudicazione, ritenendo che per servizi ad alta intensità di manodopera, come quelli in questione, l’offerta non possa essere valutata solo sul prezzo, ma secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, a tutela dei lavoratori. La Mara Soc. coop. arl, aggiudicataria, aveva fatto appello, sostenendo la legittimità dell’uso del minor prezzo per servizi standardizzati.
La Corte UE ha precisato che, per appalti «misti» contenenti materiale militare e servizi standardizzati, l’amministrazione può scegliere quale direttiva applicare, purché la decisione non abbia lo scopo di eludere l’applicazione della normativa europea. Inoltre, il principio di proporzionalità e l’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 vietano che il prezzo sia l’unico criterio di aggiudicazione quando più della metà del valore dell’appalto deriva dai costi della manodopera.
La sentenza rafforza quindi la protezione dei lavoratori negli appalti pubblici italiani, anche in contesti standardizzati e logistici, ribadendo che la valutazione delle offerte deve sempre considerare elementi qualitativi oltre al prezzo.