La Corte dei conti, Sezione II Appello, con la sentenza n. 215 del 14 ottobre 2025 ha ribadito un principio di rilievo per i rapporti di pubblico impiego: non basta che il dipendente pubblico informi l’amministrazione dello svolgimento di attività extraistituzionali retribuite, ma spetta esclusivamente alla pubblica amministrazione valutare se tali incarichi siano autorizzabili o debbano essere vietati.
La pronuncia riguarda in particolare la disciplina degli incarichi extra istituzionali svolti dai dipendenti pubblici, con specifico riferimento ai docenti universitari. La Corte richiama l’esistenza di un obbligo specifico per il dipendente di informare il proprio datore di lavoro su ogni attività esterna, obbligo che si ricava sia dai generali doveri di correttezza e buona fede sia da norme speciali (ad es. art. 53, commi 7 e 7‑bis, del d.lgs. n. 165/2001 e disposizioni dei d.P.R. 3/1957 e 382/1980).
La disciplina vigente vieta ai dipendenti pubblici, docenti universitari compresi, di svolgere incarichi extraistituzionali retribuiti senza previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, salvo alcune attività liberamente espletabili previste per i professori universitari. L’amministrazione ha il potere‑dovere di verificare l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e la compatibilità dell’incarico con l’attività istituzionale principale.
Il giudizio della Corte dei conti evidenzia che la mancata comunicazione da parte del dipendente può configurare occultamento doloso del danno erariale, posticipando la decorrenza della prescrizione fino alla scoperta delle violazioni legate al mancato riversamento dei compensi. Secondo la Corte, quindi, l’onere di informare ricade sul dipendente, ma la decisione finale sull’autorizzabilità dell’incarico spetta all’amministrazione, che è chiamata a valutare caso per caso la liceità e la compatibilità dell’attività svolta.
Fonte: RASSEGNA DELLE DECISIONI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO DELLA CORTE DEI CONTI