È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 15 luglio 2022, n. 91 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
In sede di conversione del Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022, n. 50), la Legge ha confermato una pluralità di misure – tra cui il c.d. Bonus trasporti (art. 35) – e ne ha introdotte ulteriori a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie.
Tra le novità, spiccano:
- Bonus sociale energia elettrica e gas (art. 1). Fermo restando il valore soglia dell’ISEE previsto, per il primo trimestre dell’anno 2022, la Legge precisa che in caso di ottenimento di un’attestazione ISEE resa nel corso dell’anno 2022, che permetta l’applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente. Le somme già fatturate, eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere eseguita nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico entro 3 mesi dall’emissione della fattura stessa. Inoltre, al fine di informare i cittadini sulle modalità per l’attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l’indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi. A tal fine, entro il 31 ottobre 2022, è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l’importo di 116 milioni di euro.
- Indennità per i lavoratori part-time (art. 2 bis). In particolare, per il 2022, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno 1 mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, e che – alla data della domanda – non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente oppure percettori di NASpI o di trattamento pensionistico. L’indennità può essere riconosciuta solo una volta, non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per il 2022.
- Indennità per il personale dell’INL (art. 32 bis). A titolo di riconoscimento dell’impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è attribuita, per l’anno 2022, un’indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore dell’INL, da adottarsi sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
- Proroga dell’indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (art. 33 bis) fino al 31 dicembre 2022 (indennità prevista dall’art. 1, comma 251 ter, L. 30 dicembre 2018, n. 145).
- Proroga al 30 novembre 2022 per i versamenti tributari e contributivi nel settore dello sport (art. 39, comma 1 bis), con la finalità di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
Per tutti i dettagli, consulta la Legge.
Fonte: Ministero del Lavoro