La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10645 del 23 aprile 2025, ha chiarito un importante principio in materia di appalti per la gestione integrata dei rifiuti urbani.
La decisione della Cassazione
La questione verteva sull’interpretazione dell’articolo 202, comma 4, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (il Codice dell’Ambiente), che stabilisce che “gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio”.
Il punto cruciale era stabilire se questa disposizione avesse natura imperativa e inderogabile e, di conseguenza, se la sua violazione — ovvero l’utilizzo di una forma contrattuale diversa dal comodato per cedere gli impianti al gestore — potesse comportare la nullità virtuale del contratto di servizio (ai sensi dell’art. 1418 c.c.).
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha risposto negativamente, accogliendo il ricorso (C. contro C.) e cassando con rinvio la precedente decisione del Tribunale di Palermo.
Il principio affermato
Secondo la Suprema Corte, la norma che prevede il conferimento degli impianti in comodato non è una norma imperativa la cui violazione porta automaticamente alla nullità del contratto.
Il ragionamento si fonda sui principi costituzionali di “sussidiarietà verticale” e “differenziazione” (riferiti all’art. 118, comma 1, della Costituzione). Tali principi consentono agli enti locali una certa autonomia nel perseguire l’interesse pubblico alla gestione efficiente dei rifiuti.
In sintesi, l’esigenza di utilizzare le dotazioni patrimoniali esistenti per il servizio di gestione integrata dei rifiuti può essere raggiunta anche tramite forme contrattuali diverse dal comodato, senza che ciò pregiudichi la validità del contratto di appalto.
La Cassazione ha dunque stabilito che l’interesse pubblico è garantito dalla corretta gestione integrata dei rifiuti nel suo complesso, e non dalla stretta aderenza alla formula contrattuale del comodato. La decisione rimanda la causa al giudice di merito per una nuova valutazione alla luce di questo principio.
Fonte: Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione