La seconda sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 1256/2025, ha chiarito che è illegittima l’ordinanza di demolizione di opere edilizie già oggetto di segnalazione certificata di inizio attività cui non ha fatto seguito – nei termini perentori di cui all’art. 19, commi 3 e 6-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241 – alcun provvedimento inibitorio con conseguente consolidamento degli effetti, ai sensi degli artt. 19, comma 3, l. n. 241/1990. (1).
In ragione della sua natura cautelare e temporanea, continuano i giudici di Palazzo Spada, il provvedimento di sospensione dei lavori di cui all’art. 27, comma, 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, perde efficacia una volta decorso il termine senza l’adozione del provvedimento definitivo. (2).
Infine, gli stessi giudici, sottolineano che il provvedimento di sospensione dei lavori ove riconducibile – per il suo chiaro contenuto e il suo tenore letterale – all’art. 27 comma 3 d.P.R. n. 380/2001 non può qualificarsi come atto di inibizione definitiva dell’attività segnalata ex art. 19, commi 3 e 6-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 3224 del 2023.
Difformi: con riferimento alla s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire vedi C.g.a., 11 giugno 2021, n. 525 secondo cui “il termine di trenta giorni cui fa riferimento il sesto comma dell’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 deve intendersi come un termine sollecitatorio, rivolto agli organi dell’Amministrazione, che hanno il dovere di intervenire nel detto arco temporale, il quale, una volta decorso, non incide però sull’esercizio del potere di vigilanza in materia urbanistico – edilizia, che può ancora essere esercitato integralmente e senza condizioni.”
(2) Conformi: Cons. Stato sez. IV, nn. 5172 del 2017, 2003 del 2016, 3115 del 2014.
(3) Difformi: Cons. Stato, sez. II, n. 366 del 2023.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it