Con la sentenza n. 2638 del 31 marzo 2026, il Consiglio di Stato, Sezione III, interviene nuovamente sul tema della revisione prezzi nei contratti pubblici, chiarendone finalità, limiti applicativi e criteri di calcolo.
I giudici ribadiscono innanzitutto che l’istituto della revisione prezzi ha la funzione di evitare squilibri economici eccessivi nei contratti di durata, tutelando sia l’interesse pubblico alla continuità del servizio sia quello dell’impresa alla sostenibilità economica dell’appalto. Tuttavia, essa non è finalizzata ad azzerare il rischio d’impresa, che resta connaturato ai contratti di durata e comprende anche le normali oscillazioni dei prezzi di mercato.
In questo quadro, l’indice ISTAT FOI viene individuato come parametro di riferimento massimo per la determinazione degli adeguamenti, ma non come obbligo rigido e automatico. L’amministrazione, infatti, può applicare anche valori inferiori, nell’ambito della propria discrezionalità, mentre eventuali scostamenti dai criteri ordinari possono essere riconosciuti solo in presenza di circostanze eccezionali, specifiche e adeguatamente provate dall’impresa.
La sentenza affronta inoltre il parallelismo con la disciplina civilistica, richiamando l’articolo 1664 del codice civile, evidenziando come anche nel settore privato la revisione intervenga solo oltre una soglia di squilibrio significativa rispetto all’alea contrattuale ordinaria.
Un ulteriore punto centrale riguarda la metodologia di calcolo dell’adeguamento. Il Consiglio di Stato distingue tra metodo “periodico” e metodo “progressivo”, chiarendo che l’applicazione dell’indice FOI non può prescindere dalla corretta ricostruzione dell’andamento temporale dei prezzi. In particolare, quando la pubblica amministrazione opti per l’applicazione integrale dell’indice, è necessario considerare il concatenamento degli indici annuali secondo le metodologie ISTAT, evitando applicazioni isolate e non coerenti con la serie storica.
La decisione si fonda anche sulle indicazioni tecniche dell’ISTAT in materia di indici a catena e rivalutazione monetaria, sottolineando come le variazioni debbano essere calcolate attraverso coefficienti coerenti con la serie storica degli indici, e non mediante applicazioni secche dell’indice di un singolo anno a valori riferiti a esercizi precedenti.
Alla luce di tali principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto errata l’impostazione dell’amministrazione e ha accolto l’appello, riaffermando la necessità di un corretto bilanciamento tra tutela dell’equilibrio contrattuale e mantenimento dell’alea tipica dell’appalto pubblico.