Il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza 1 aprile 2026 n. 2643, ha affrontato il tema della corretta determinazione della base d’asta nelle gare pubbliche, chiarendo che l’offerta economica che superi tale soglia deve essere esclusa quando la lex specialis ricomprenda nella base di gara non solo l’importo soggetto a ribasso, ma anche i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale.
Secondo i giudici, infatti, alla luce dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, i costi della manodopera rientrano a pieno titolo nella base di gara e concorrono alla determinazione del valore complessivo su cui applicare il ribasso. Ne deriva che non è possibile escluderli dal calcolo per giustificare offerte che risultino superiori alla soglia complessiva stabilita dalla stazione appaltante. In tali casi trova applicazione l’art. 70, comma 4, lettera f), del Codice dei contratti pubblici, che impone l’inammissibilità dell’offerta.
La decisione conferma la sentenza del TAR Calabria n. 1034/2025, relativa a una gara per il servizio di ristorazione a basso impatto ambientale per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ribadendo la corretta interpretazione della struttura economica dell’offerta.
La pronuncia affronta inoltre il tema della qualificazione dei contratti “a misura” e “a corpo”. Nel primo caso, affinché un appalto possa essere qualificato come a misura, è necessario che la lex specialis lo preveda espressamente e contenga un elenco dei prezzi unitari su cui applicare i ribassi. In mancanza di tali elementi, il contratto deve essere qualificato come “a corpo”.
Negli appalti a corpo, il corrispettivo è determinato in un importo fisso e invariabile derivante dal ribasso complessivo sull’importo a base d’asta. In questo schema, i prezzi unitari hanno valore meramente indicativo e non incidono sul contenuto essenziale dell’offerta, né sulla successiva valutazione di anomalia, poiché ciò che rileva è esclusivamente il prezzo finale complessivo offerto.