Con la Circolare n. 42 dell’11 marzo 2021, l’INPS ha fornito indicazioni sul diritto al congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti di cui alla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 4, comma 24, lett. a), a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 363 e 25).
In particolare, il documento dell’Istituto fa riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, ovvero:
– l’estensione delle disposizioni afferenti al congedo obbligatorio per i padri lavoratori anche alle nascite, alle adozioni e agli affidamenti avvenuti nell’anno 2021;
– l’incremento da 7 a 10 giorni della durata del congedo obbligatorio da fruire, anche non continuativamente, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale del minore;
– il riconoscimento del congedo obbligatorio e facoltativo anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Il provvedimento precisa che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli 7 giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021.
Inoltre, a livello generale, l’INPS chiarisce che continua a trovare applicazione la disciplina dettata dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 dicembre 2012.
Per tutti i dettagli, consulta la Circolare.