Con la Circolare n. 81 dell’8 luglio 2020, l’INPS precisa che la domanda di congedo COVID-19 può essere presentata, già dal 29 marzo 2020, dai lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e può far riferimento anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020.
Il documento precisa anche che la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale – disposta dal comma 2 dell’art. 23 del decreto-legge n. 18 del 2020 – fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni, interessa solo le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato le domande di congedo presentate dal 17 marzo al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
La specifica procedura di presentazione delle domande di congedo COVID-19 utilizza la stessa procedura della “Domanda di congedo parentale”, all’interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell’altro genitore, è richiesto di scegliere se presentare domanda per il congedo COVID-19 o per il congedo COVID-19 con figlio disabile, oppure se si vuole proseguire con la presentazione della normale domanda di congedo parentale.
Infine, dopo aver elencato le condizioni di compatibilità del congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, ferma restando l’alternatività delle misure, la Circolare fornisce le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.