Con la sentenza n. 54 del 9 marzo 2026, la Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei conti ha escluso la configurabilità di un conflitto di interessi e della conseguente violazione dell’obbligo di astensione in capo a un dirigente coinvolto in una procedura di immissione nei ruoli dell’EPNAM.
Secondo la Procura, il funzionario avrebbe dovuto astenersi ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto portatore di un interesse personale nella stabilizzazione. Tuttavia, il Collegio ha richiamato i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il conflitto di interessi deve essere concreto, attuale e fondato su un interesse privato non conosciuto dall’amministrazione, tale da compromettere l’imparzialità dell’azione amministrativa.
La Corte ha chiarito che l’obbligo di astensione sussiste solo quando l’interesse personale o di terzi sia idoneo a incidere in modo effettivo sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e non sia già conosciuto o valutato dall’amministrazione.
Nel caso esaminato, tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti. L’immissione in ruolo del soggetto interessato è stata infatti ricondotta all’attuazione di una delibera presidenziale e di un programma di fabbisogno del personale che prevedeva la stabilizzazione del personale già comandato e l’avvio di nuove procedure concorsuali.
Secondo il Collegio, si è trattato di un incontro trasparente tra interessi convergenti: da un lato, quello dell’amministrazione a garantire la funzionalità degli uffici attraverso il reclutamento del personale; dall’altro, quello del dipendente alla stabilizzazione. Inoltre, anche il profilo dell’inquadramento è stato ricondotto a una scelta amministrativa dell’ente, condivisa con la Regione Puglia.
Per questi motivi, la Corte ha escluso la sussistenza di un conflitto di interessi, ritenendo insussistenti i presupposti per l’obbligo di astensione e per le contestazioni formulate dalla Procura.