La quarta sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza 1158/2025, ha ribadito che è legittima la delibera comunale di approvazione del piano urbanistico generale (PUG) che, riguardo alla zona A, preveda che, in caso di effettuazione di un intervento di demolizione e ricostruzione, il proprietario possa usufruire dell’indice assegnato alla zona, senza alcun vantaggio derivante dal pregresso condono che ha legittimato in via eccezionale l’immobile in un dato momento storico. Pertanto, non è configurabile un “diritto quesito” a vedersi riconosciuta la volumetria aggiuntiva oggetto di condono rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente in via ordinaria. (1).
I giudici di Palazzo Spada spiegano, inoltre, che la pubblicazione del progetto di piano regolatore generale (PRG) prevista dalle diverse e concordanti leggi regionali è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano quale adottato dal comune. Tale pubblicazione non è richiesta di regola per le successive fasi del procedimento, anche se il piano risulti modificato a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni o modifiche introdotte in sede di approvazione regionale, salvo che si tratti di modifiche tali da stravolgere il piano e comportare nella sostanza una nuova adozione. (2).
(1) Conformi: in parte: Cons. Stato, sez. VII, 15 gennaio 2024, n. 490 secondo cui le uniche ipotesi tassative in cui è richiesto alla P.A. un surplus di motivazione nelle scelte urbanistiche sono le seguenti: i) superamento degli standard minimi; ii) presenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, valido ed efficace; iii) giudicato di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento sulla relativa istanza; iv) destinazione di un fondo totalmente intercluso a zona agricola.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 12 ottobre 2020 n. 6055; sez. IV, 13 novembre 2018 n. 6392.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it