Il T.a.r. per la Campania, sezione II, con la sentenza n. 5036 del 18 settembre 2024 si è pronunciata in merito affermando che l’annullamento in autotutela di un permesso a costruire, per intervenuta comunicazione antimafia, è un atto di ritiro vincolato ed accertativo della temporanea incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ampliativi, che prescinde, dunque, dall’operatività dei presupposti nonché dei limiti applicativi dell’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990. A seguito della comunicazione antimafia, la pubblica amministrazione non può, pertanto, rilasciare alcun titolo legittimante lo svolgimento di una qualsiasi attività economica o commerciale e, allorchè già emesso, è ineludibile il suo ritiro, stante la sua sostanziale incompatibilità con lo status di destinatario di una interdittiva antimafia. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 4 giugno 2021, n. 510; idem, 7 luglio 2021, n. 634; Cons. Stato, Ad. plen., 6 aprile 2018, n. 3; Ad. plen., 23 ottobre 2020, n. 23 e 6 agosto 2021, n. 14; Cons. Stato, sez. III, 22 novembre 2021, n. 7810; Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2022, n. 2751.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it