Lo ha affermato la Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, con la sentenza n. 32946/2024, specificando nella nota diffusa a margine, il danno da fermo tecnico di veicolo non è “in re ipsa”, ma dev’essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all’illecito o
all’inadempimento in base al ragionamento presuntivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ.
art. 2697
Massime precedenti Vedi: N. 27389 del 2022 Rv. 665950-01, N. 5447 del 2020 Rv. 657289
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione