Con la sentenza n. 17188 del 7 ottobre 2025, la sezione II-ter del TAR Lazio ha chiarito i limiti entro cui l’Amministrazione può disciplinare l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, riaffermando i principi di legalità e neutralità tecnologica. I giudici hanno annullato il decreto direttoriale 3 maggio 2022, n. 13321, nella parte in cui approvava la scheda di progetto a consuntivo SPC8, ritenuta illegittima per l’esclusione automatica e generalizzata di determinate tecnologie dagli incentivi.
La controversia nasce dal ricorso di una società operante nel settore energetico contro una disciplina tecnica che precludeva, a prescindere dai risultati di efficienza conseguiti, l’accesso ai certificati bianchi per allacciamenti a reti di teleriscaldamento alimentate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o da fonti rinnovabili diverse da pompe di calore e solare termico. Un’esclusione che, secondo il TAR, non trova fondamento nel d.m. 11 gennaio 2017, fonte primaria del meccanismo incentivante, né può essere introdotta tramite una scheda tecnica di natura attuativa.
Sotto il profilo processuale, il Collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso anche in assenza di una preventiva istanza dell’operatore, qualificando la scheda SPC8 come atto regolatorio a contenuto tecnico ma con effetti immediatamente escludenti. La disciplina impugnata, infatti, impediva ex ante l’accesso al regime premiale, incidendo direttamente sull’attività imprenditoriale della ricorrente. La decisione conferma così un orientamento giurisprudenziale che valorizza la sostanza degli effetti lesivi dell’atto, al di là della sua forma.
Nel merito, il TAR ha censurato l’operato dell’Amministrazione per violazione del principio di legalità e per eccesso di potere da auto-vincolo. L’introduzione di limiti tecnologici non previsti dalla normativa primaria è stata ritenuta incompatibile anche con i principi di efficienza energetica e neutralità tecnologica, riconosciuti a livello europeo, che impongono una valutazione caso per caso basata sull’effettivo risparmio energetico conseguito. Da qui l’annullamento del provvedimento, con un effetto potenzialmente rilevante sull’assetto futuro degli incentivi nel settore energetico.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato