Nel caso di illecita percezione di titoli di efficienza energetica (TEE), la Sezione seconda d’appello della Corte dei conti, con sentenza 17 marzo 2026 n. 52, ha chiarito i criteri di determinazione del danno erariale, riaffermando un principio già consolidato nella giurisprudenza contabile.
Secondo i giudici, i certificati bianchi non rappresentano un mero incentivo economico neutro, ma costituiscono un vero e proprio “premio” riconosciuto dal soggetto pubblico (GSE) a fronte del raggiungimento di specifici obiettivi di risparmio energetico. Ne deriva che l’esistenza stessa del titolo è inscindibilmente legata al risultato dell’efficientamento: in assenza di tale presupposto, il certificato risulta privo di causa e quindi indebitamente rilasciato.
In questa prospettiva, l’eventuale emissione di TEE senza il conseguimento del risparmio energetico integra un danno erariale concreto e attuale, poiché determina l’attribuzione di un vantaggio economico non dovuto a favore del soggetto beneficiario. Il danno, precisa la Corte, non può essere valutato in base agli effetti successivi della circolazione dei titoli o ai contributi tariffari connessi al loro annullamento, ma deve essere commisurato al valore del certificato al momento della sua emissione, ossia quando il vantaggio entra nella disponibilità del destinatario.
La decisione si inserisce nel solco di precedenti pronunce contabili che hanno evidenziato come i TEE siano strumenti negoziabili dotati di immediato valore economico, la cui indebita attribuzione genera un pregiudizio già al momento del rilascio. In caso di accertata illegittimità, pertanto, trova applicazione il principio restitutorio dell’indebito, con obbligo di ripetizione del valore corrispondente.
La Corte richiama inoltre la coerenza della disciplina di settore con i principi civilistici sull’indebito oggettivo, ribadendo che la perdita per l’erario coincide con il valore del titolo indebitamente emesso, indipendentemente dalle successive dinamiche di mercato o dalle operazioni di scambio sul mercato energetico.