Con la sentenza 4932/2025 i giudici della terza sezione del Consiglio di Stato hanno chiarito che per chiedere la modifica del cognome di un soggetto minore è necessario che ad attivare il procedimento amministrativo siano entrambi i genitori, o uno solo con il consenso espresso dell’altro. In caso di disaccordo tra i genitori, venendo in rilievo una questione di particolare importanza, è necessario il ricorso al procedimento civilistico di volontaria giurisdizione, secondo il combinato disposto degli artt. 320, comma 2 e 316, comma 2 c.c. (1).
La sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131, sottolineano inoltre i giudici di Palazzo Spada, recante dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 262, comma 1, c.c. deve intendersi limitata all’ipotesi in cui, a decorrere da giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale, non sia ancora intervenuta l’attribuzione originaria del cognome al minore, ovvero sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo e non può pertanto estendersi alle ipotesi di richiesta di successiva modifica del cognome. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2024, n. 6000 che ha precisato che le ipotesi previste rispettivamente dall’articolo 262 c.c. e dall’articolo 89 d.P.R. 396/2000 coesistono nel nostro ordinamento, richiedendo la sussistenza di presupposti differenti e rispondendo ad esigenze diverse” e che “..l’istanza di cambiamento del cognome presentata in suo nome dalla madre deve essere presentata dinanzi al Tribunale per i minorenni competente”.
(2) Conformi: Corte cost. 31 maggio 2022, n. 131 – che ha dichiarato l’illegittmità costituzionale dell’art. 262 c.c. laddove prevede che il figlio assume il cognome del padre anziché prevedere che lo stesso assuma i cognomi dei genitori (naturali, legittimi, adottivi) nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto al momento del riconoscimento, della nascita, nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto – laddove precisa al par. 16 “Infine, è doveroso precisare che tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, sicché la presente sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo”.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato