E’ stato autorizzato l’avvio dei negoziati sulle eventuali disposizioni applicabili dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Le direttive di negoziato contengono precisazioni sulle eventuali modalità transitorie, in particolare in questi termini: non saranno ammissibili scelte di comodo. Il Regno Unito continuerà a partecipare all’unione doganale e al mercato unico (con tutte e quattro le libertà) e l’acquis dell’Ue continuerà ad applicarsi integralmente nei suoi confronti e al suo interno esattamente come se fosse ancora uno Stato membro. Di conseguenza, il Regno Unito dovrà restare vincolato agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi con i paesi terzi. Qualsiasi modifica dell’acquis decisa nel periodo di transizione dovrà applicarsi automaticamente al Regno Unito; verranno applicati tutti gli strumenti e le strutture dell’Unione in materia di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione, compresa la competenza della Corte di giustizia europea; dal 30 marzo 2019 il Regno Unito sarà un Paese terzo. Come tale non sarà quindi più rappresentato nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione; il passaggio dovrà essere definito chiaramente, come pure limitato precisamente nel tempo e dovrà concludersi non oltre il 31 dicembre 2020. Le disposizioni dell’accordo di recesso relative ai diritti dei cittadini dovranno quindi essere applicate dalla data in cui terminerà il periodo di transizione.
E’ altresì necessario completare i lavori in merito a tutte le questioni relative al recesso del Regno Unito dall’Ue, comprese quelle non ancora affrontate nella prima fase, quali la governance complessiva dell’accordo e gli aspetti sostanziali come i diritti di proprietà intellettuale, la protezione dei dati personali e le materie doganali. A breve la Commissione europea pubblicherà una bozza di testo giuridico dell’accordo di recesso, comprensivo delle disposizioni transitorie. Spetterà poi al Consiglio (articolo 50) previa approvazione del Parlamento europeo e al Regno Unito, conformemente alle proprie norme costituzionali, concludere l’effettivo accordo a norma dell’articolo 50.
L’8 dicembre 2017 la Commissione europea ha raccomandato al Consiglio europeo (Articolo 50) di constatare che erano stati compiuti progressi sufficienti nella prima fase dei negoziati condotti con il Regno Unito a norma dell’articolo 50. Il 15 dicembre i leader dell’Ue a 27 hanno confermato che, in materia di diritti dei cittadini, Irlanda e liquidazione finanziaria, i progressi compiuti erano stati sufficienti e hanno adottato orientamenti per il passaggio alla seconda fase negoziale. A questa fase continuano ad applicarsi integralmente gli orientamenti del Consiglio europeo dell’aprile 2017, nonché i principi generali e le modalità procedurali per la condotta dei negoziati fissati nelle direttive di negoziato adottate dal Consiglio lo scorso maggio.