Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 00491/2026 (R.G. n. 00374/2026), pubblicata il 29 aprile 2026, ha riaffermato un principio di stretta legalità in materia di presentazione delle liste elettorali: l’autenticazione delle sottoscrizioni costituisce elemento essenziale e indefettibile della candidatura, la cui mancanza o irregolarità determina l’invalidità dell’intero procedimento di ammissione.
Secondo il Collegio, l’art. 21 del d.P.R. n. 445/2000 impone il rispetto puntuale e rigoroso di tutte le formalità previste per l’autenticazione, le quali non hanno natura meramente formale, ma sostanziale, in quanto funzionali a garantire la certezza della riferibilità della sottoscrizione al dichiarante. Ne consegue che ogni difformità dallo schema legale tipico incide sulla validità dell’atto.
Il TAR ha chiarito che costituiscono elementi essenziali dell’autenticazione, tra gli altri, l’attestazione della presenza del sottoscrittore, l’identificazione del dichiarante e la corretta redazione dell’atto da parte del pubblico ufficiale. In tale prospettiva, anche errori nella compilazione dell’autentica, come l’indicazione dei dati del pubblico ufficiale al posto di quelli del candidato o l’apposizione della firma in un momento anteriore rispetto all’autenticazione, determinano l’invalidità dell’atto.
Il principio affermato è quello secondo cui il sistema delle candidature elettorali è governato da un formalismo sostanziale, che non consente di ricorrere a sanatorie o interpretazioni elastiche in presenza di vizi che incidano su elementi essenziali della fattispecie. Di conseguenza, non rileva né la natura meramente materiale dell’errore né l’eventuale imputabilità dello stesso all’amministrazione o al pubblico ufficiale.
Il Tribunale ha inoltre escluso che possa trovare applicazione il principio di proporzionalità in senso favorevole all’ammissione della lista, precisando che la tutela del diritto di elettorato passivo non può prevalere sul rispetto delle condizioni legali poste a garanzia della regolarità del procedimento elettorale.
In conclusione, la decisione ribadisce un orientamento consolidato: nelle procedure elettorali l’autenticazione delle firme non è un adempimento formale sanabile, ma un requisito sostanziale la cui violazione comporta la nullità della candidatura e l’esclusione della lista dal procedimento elettorale.