Tempi duri per i dipendenti pubblici che possono essere richiamati mentre sono in vacanza, previo rimborso del viaggio da parte dell’amministrazione. Ferie e malattia, inoltre, non possono essere utilizzati a ore, per entrare dopo o uscire prima dal lavoro, bensì solo a giornata. La ‘stretta’, come l’hanno già ribattezzata gli statali arriva dall’Aran, l’agenzia che rappresenta il Governo per il pubblico impiego, che ha pubblicato le linee guida in materia su www.aranagenzia.it. Le regole valgono per tutti, dai ministeriali agli insegnanti. L’amministrazione, infatti, può richiamare il lavoratore mentre si trova in villeggiatura “per oggettive e prevalenti necessità organizzative”. In tal caso, però, scatta il “risarcimento”. Il lavoratore, infatti, “ha diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio” chiarisce l’Aran. Se è lecito anche sospendere le ferie per malattia, ma sempre e solo dietro adeguata documentazione, non ci sono disposizioni, legislative o contrattuali, “ostative alla fruizione delle ferie successivamente a un’assenza per malattia e, quindi, senza la ripresa del servizio” specifica l’Agenzia. In ogni caso, il via libera sulle ferie è sempre rimesso al capo. La stessa appare “incompatibile – sottolinea l’agenzia – con il riposo psico-fisico necessario a una rapida ripresa della prestazione lavorativa”. Per cui, occorre ricorrere per chi ne abbia necessità a permessi ad hoc. Salvo specifiche situazioni, non possono essere convertite le ferie già fruite nei tre giorni di permessi per assistenza ai familiari portatori di handicap. A differenza della malattia, inoltre, i permessi ex lege 104 non possono essere presi nel mezzo delle ferie. Su questo punto di recente era intervenuto il ministero del Lavoro, il quale affermava che il datore di lavoro non può mai negare al dipendente i permessi retribuiti richiesti ai sensi della legge 104 per assistere un familiare disabile, neanche durante il periodo di ferie programmate. La fruizione dei permessi, dunque, a detta del ministero sospenderebbe “il godimento delle ferie” che andrebbero ricollocate in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro. Rimane ferma, comunque, la possibilità per il datore di verificare che l’assistenza non possa essere differita.