L’aula della Camera ha approvato il ddl sulle disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, con 375 si’, 13 no. Il provvedimento, in terza lettura a Montecitorio, non ha subito ulteriori modifiche e, dunque, è legge.
Via libera definitivo, dunque, dell’Aula della Camera alle norme volte a proteggere i minori stranieri non accompagnati. Il testo, in base al quale i bambini e i ragazzi non ancora maggiorenni che arrivano in Italia senza una famiglia non potranno essere respinti ma avranno gli stessi diritti dei loro coetanei Ue, è stato approvato a Montecitorio con 375 voti a favore, 13 contrari (la Lega) e 41 astenuti (Fi, Cor e Fd9).
Intanto l’Assemblea di Palazzo Madama approva il disegno di legge di conversione del decreto sui migranti, per il quale il governo aveva chiesto il voto di fiducia, con 145 sì, 107 no, un astenuto. Presenti 260. Votanti 253. Il provvedimento torna ora alla Camera.
Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure di accertamento dell’età e di identificazione, garantendone l’uniformità a livello nazionale. Prima dell’approvazione del ddl non esisteva infatti un provvedimento di attribuzione dell’età, che d’ora in poi sarà invece notificato sia al minore che al tutore provvisorio, assicurando così anche la possibilità di ricorso. Viene garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
Viene regolato il sistema di accoglienza integrato tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all’interno delle quali i minori possono risiedere non più di 30 giorni, e sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (Sprar), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati. Viene poi attivata una banca dati nazionale dove confluisce la ’cartella sociale’ del minore, che lo accompagnerà durante il suo percorso).
La legge, all’art.1 stabilisce che “i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea“. E ancora: “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità”.
E’ previsto, inoltre, che “in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati“.
Passano da 14 a 26 le sezioni specializzate in materia di immigrazione ed asilo che verranno create presso ciascun tribunale ordinario del luogo in cui hanno sede le 26 Corti d’appello. Le nuove disposizioni, inoltre, escludono la possibilità di trattenimento nei Centri dei richiedenti asilo “in condizioni di vulnerabilità” e prevedono che la promozione dell’impiego di richiedenti asilo in lavori di pubblica utilità sia svolta dai prefetti, non solo d’intesa con i Comuni, ma anche con le Regioni e le Province autonome.
Il testo stanzia poi 2,5 milioni di euro per il 2017 e 5 milioni a partire dal 2018 per l’invio di carabinieri presso le ambasciate e gli uffici consolari negli Stati africani da cui originano o transitano i flussi migratori. Questo per far fronte alle esigenze di sicurezza derivanti dall’apertura di nuove sedi diplomatiche come quelle in Niger e Guinea o la riapertura dell’ambasciata di Tripoli.
Infine, nell’articolato è stato inserita la proroga fino al 15 dicembre 2017 della sospensione dei versamenti tributari a favore dei contribuenti di Lampedusa. Il maxi-emendamento prevede anche che la decisione finale sul ricorso contro il diniego della richiesta d’asilo debba essere collegiale anziché monocratica (fermo restando la trattazione monocratica). Il richiedente, inoltre, può presentare istanza motivata di essere ascoltato dal giudice. Previsto, infine, l’accesso, senza previa autorizzazione, ai Centri di permanenza per i rimpatri per gli stessi soggetti ammessi a visitare gli istituti penitenziari.