La Corte di Cassazione Sez. 1, con l’Ordinanza n. 33941/2024 ha affermato, si legge nella nota massimata dagli organi della Corte, che in materia di appalti pubblici, le clausole contrattuali che prevedono incentivi, comunque denominati, per l’ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine stabilito dalle parti (c.d. clausole di incentivazione o accelerazione), non possono in ogni caso giustificare, neppure se congiuntamente considerate, il riconoscimento di un premio superiore al limite legale del dieci per cento dell’ammontare netto dell’appalto ex art. 23 del d.m. n. 145 del 2000 e art. 117 del d.P.R. n. 554 del 1999 – ratione temporis applicabili.
(Nella specie, la S.C. cassato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto non cumulabili le due tipologie di premio previste dal contratto, ma aveva liquidato quella di importo maggiore, relativa al minor tempo d’interferenza dei lavori con il traffico, in misura superiore al dieci per cento del valore netto
dell’appalto).
Riferimenti normativi: DPR 21/12/1999 num. 554 art. 117, Decr. Minist. Lavori pubblici
19/04/2000 num. 145 art. 22, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 23, Legge
11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione