La stazione appaltante non può oscurare dati, notizie o informazioni contenute nella documentazione di gara, salvo specifiche eccezioni legate all’offerta tecnica e motivate dall’operatore economico interessato. È quanto chiarisce l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Comunicato del Presidente n. 10, approvato dal Consiglio dell’Anac il 6 maggio 2026, intervenendo sul delicato equilibrio tra diritto di accesso agli atti e tutela della riservatezza.
L’obiettivo, sottolinea l’Autorità, è garantire agli operatori economici la possibilità di verificare la correttezza del procedimento e, se necessario, contestarlo tempestivamente davanti al giudice. Per questo motivo, l’oscuramento dei documenti non può rappresentare una limitazione generalizzata all’accesso, ma resta ammesso solo per l’offerta tecnica, integralmente o parzialmente, quando l’operatore abbia indicato specifiche ragioni di riservatezza e queste siano state accolte.
Il principio trova conferma anche nel parere n. 61 del 2026 del Consiglio di Stato, che ha ribadito come, per i documenti caricati sulle piattaforme digitali di gara, prevalga l’interesse pubblico all’accesso rispetto ad altri interessi, compresa la privacy, fatta salva la particolare tutela riconosciuta ai segreti tecnici e commerciali.
La linea interpretativa è stata inoltre recepita nell’ultimo aggiornamento della Relazione Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, approvato dall’Anac con delibera n. 148 del 1° aprile 2026.
A disciplinare la materia è l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, che prevede la piena accessibilità dell’offerta dell’aggiudicatario, insieme ai verbali e agli atti connessi all’aggiudicazione, per tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi. La norma dispone inoltre la reciproca messa a disposizione della documentazione relativa ai primi cinque classificati, consentendo eventuali oscuramenti dell’offerta tecnica solo a fronte di richieste specifiche e adeguatamente motivate.
Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026.pdf0.16MB