Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III), con sentenza n. 08620/2026 (R.G. 06975/2025), ha accolto il ricorso proposto da un ente locale contro il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per un impianto fotovoltaico di grande potenza.
Il TAR ha affermato un principio di diritto di particolare rilievo in materia di autorizzazioni ambientali per impianti da fonti rinnovabili: la classificazione di un’area come “idonea” non determina alcun automatismo autorizzatorio e non esonera l’amministrazione dal dovere di svolgere una compiuta istruttoria e una motivazione effettiva del provvedimento finale.
In particolare, il Collegio ha ribadito che anche i pareri non vincolanti resi dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento, come quello del Ministero della Cultura, non possono essere ignorati, ma devono essere espressamente valutati e ponderati, soprattutto quando evidenziano criticità significative sotto il profilo paesaggistico e dell’impatto cumulativo.
Secondo il giudice amministrativo, l’amministrazione procedente non può limitarsi a richiamare la natura “non vincolante” dei pareri contrari né fondare il proprio giudizio sulla sola localizzazione in area idonea, ma deve procedere a un bilanciamento concreto tra l’interesse alla realizzazione degli impianti FER e la tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Il TAR sottolinea inoltre che il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili non può tradursi in una presunzione assoluta di compatibilità ambientale, dovendo essere sempre contemperato con gli altri valori costituzionalmente rilevanti, attraverso una valutazione caso per caso adeguatamente motivata.
Nel caso esaminato, l’omessa considerazione delle criticità espresse in sede istruttoria e l’assenza di una reale ponderazione degli interessi in gioco hanno determinato il vizio di difetto di istruttoria e motivazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Sentenza: TAR Lazio, Sez. III, 11 maggio 2026, n. 08620/2026 (R.G. 06975/2025).