La coesistenza tra la pianificazione urbanistica e la tutela dei vincoli idraulici richiede una precisa delimitazione della competenza giurisdizionale, in particolare quando i titoli abilitativi edilizi interferiscono con le aree di rispetto dei corsi d’acqua. Con la sentenza 5 maggio 2026, n. 08321/2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha delineato i confini del sindacato giurisdizionale e i criteri per il corretto esercizio del potere amministrativo in materia di distanze legali dalle opere idrauliche.
Il primo principio di diritto riaffermato dai magistrati romani riguarda il riparto di giurisdizione: l’impugnazione dei provvedimenti di assenso, quali i nulla osta rilasciati dall’autorità idraulica che implicano valutazioni tecniche sulla stabilità dei bacini e sul regime dei flussi, rientra nella competenza esclusiva del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Al giudice amministrativo residua la cognizione sui soli profili procedurali dei titoli edilizi e delle determinazioni delle conferenze di servizi, sempreché l’oggetto principale del gravame non si esaurisca in una contestazione di natura squisitamente idrologica.
Sotto il profilo sostanziale, la decisione si sofferma sull’applicazione del divieto assoluto di scavo a distanza inferiore ai 10 metri dal piede degli argini, previsto dall’articolo 96, lettera f), del regio decreto n. 523/1904. Il Tar ha chiarito che l’adozione di deroghe a tale limite da parte della pubblica amministrazione richiede un’istruttoria rigorosa, priva di automatismi formali. Quando l’iter autorizzatorio si protrae per un lungo lasso temporale, l’amministrazione ha l’obbligo di disporre una rinnovata e attualizzata valutazione tecnica dei modelli geotecnici e idrogeologici, volta a escludere ogni potenziale rischio di stabilità per le opere di difesa e per l’ambiente circostante.
Estremi della sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), sentenza del 5 maggio 2026, n. 08321/2026 REG.PROV.COLL. (N. 10603/2025 REG.RIC.).