Nella sentenza 327/2025 i giudici della prima sezione del Tribunale amministrativo del Veneto ribadiscono che nel caso in cui la stazione appaltante non abbia reso disponibile nella piattaforma di approvvigionamento, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, la documentazione di gara indicata ai commi 1 e 2 dell’art. 36 d.lgs. n. 36/2023 (in particolare, l’offerta tecnica integrale dell’aggiudicatario), l’impugnazione degli atti emanati, sulla successiva istanza di accesso dell’operatore economico secondo classificato, non è sottoposta al regime super speciale di cui al comma 4 dell’art. 36 citato (che concerne, secondo l’univoco significato letterale di detta disposizione, l’impugnazione delle sole decisioni rese dalla stazione appaltante in sede di comunicazione dell’aggiudicazione sulle istanze di oscuramento presentate in gara dai concorrenti), ma a quello ordinario di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990. (1).
I giudici amministrativi veneti spiegano, inoltre, che in sede di evasione dell’istanza di accesso dell’operatore economico secondo classificato agli atti dell’offerta tecnica integrale dell’aggiudicatario (il quale si sia opposto all’accesso invocando la sussistenza di segreti tecnici o commerciali), la stazione appaltante è tenuta a dar conto di aver eseguito un bilanciamento fra l’interesse alla segretezza commerciale vantato dall’aggiudicatario e la tutela del principio di trasparenza a vantaggio del richiedente, non potendosi limitare a recepire in maniera acritica la posizione espressa dal controinteressato senza ulteriori specificazioni ed in assenza di motivata dimostrazione degli invocati segreti tecnici o commerciali. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1353; Cons. Stato, Ad. plen., 29 ottobre 2024, n. 15 (oggetto della News UM n. 111 del 4 dicembre 2024).
(2) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 30 settembre 2024, n. 2520.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it