Sentenza n. 09228/2026 REG.PROV.COLL. – n. 00180/2026 REG.RIC. – pubblicata il 18/05/2026 – T.A.R. Lazio, Sez. II Quater
Il T.A.R. Lazio ribadisce che l’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, ha ad oggetto esclusivamente atti già formati, esistenti e detenuti dall’amministrazione nel momento della richiesta. Ne consegue che non è configurabile un obbligo dell’ente di svolgere attività di ricerca complessa, ricostruzione di fascicoli o elaborazione di dati non immediatamente disponibili.
Secondo il Collegio, quando l’amministrazione dichiara formalmente l’inesistenza o l’irreperibilità del documento richiesto, assumendosene la responsabilità, non residuano margini per ordinare l’ostensione, poiché l’eventuale ordine giudiziale si tradurrebbe in un provvedimento privo di oggetto e quindi inutilmente eseguibile. Il giudizio sull’accesso non può infatti sostituirsi all’attività di gestione degli archivi o sindacare nel merito l’effettiva consistenza materiale della documentazione non reperita.
La decisione riafferma inoltre che non rientrano nell’ambito dell’accesso le istanze volte a ottenere informazioni, valutazioni o ricostruzioni (come lo “stato legittimo” di interventi o l’indicazione di soggetti coinvolti), in quanto l’art. 22 della legge n. 241 del 1990 limita l’accesso ai soli documenti amministrativi già esistenti e non consente richieste che implichino attività istruttorie o elaborative da parte della pubblica amministrazione.
Il TAR precisa anche che non può essere imposto all’ente l’esame dei registri di protocollo o lo svolgimento di verifiche esplorative non previste dall’istanza originaria, trattandosi di attività estranee all’oggetto del giudizio ex art. 116 c.p.a. e non funzionali all’esercizio del diritto di accesso così come configurato dall’ordinamento.
Alla luce di tali principi, il ricorso è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.