Il Consiglio di Stato, sezione IV, si è espresso in merito con la sentenza n. 9470 del 25 novembre 2024 affermando che è legittimo il diniego su una istanza di accesso civico che si riferisca ad un numero elevatissimo ed assolutamente indefinito di atti e di documenti, di natura eterogenea, che non indichi neppure un intervallo temporale entro cui collocarli, a ciò ostando il principio generale del divieto di abuso del diritto, di natura trasversale nell’ordinamento, che costituisce una particolare declinazione del principio di buona fede, il quale, a sua volta, è attuazione del principio fondamentale di solidarietà politica, economica e sociale enunciato dall’art. 2 Cost., che rende un’istanza di accesso siffatta di carattere “massivo”, non proporzionato, manifestamente irragionevole e, perciò, abusiva. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10; sul divieto di abuso del diritto nel diritto amministrativo cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2024, n. 7457; sez. IV, 5 settembre 2024, n. 7435; 20 giugno 2024, n. 5514; Ad. plen., 29 novembre 2021, n. 19. Sulla sussistenza dell’interesse propriamente “ambientale” per l’accoglibilità della domanda: Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2023, n. 2635, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9843, sez. V, 13 marzo 2019 n. 1670.
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