Catanzaro. Non è ammissibile una sanatoria parziale degli abusi edilizi, poiché la valutazione di conformità deve riguardare l’intera opera realizzata e non solo singole porzioni o interventi selezionati dal cittadino. Questo è il principio ribadito dal Tar Calabria, Sezione Seconda, con la sentenza n. 940 del 29 maggio 2025.
La doppia conformità deve essere totale
I giudici amministrativi calabresi (Presidente Correale, Estensore Baffa) hanno chiarito l’interpretazione dell’articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia), che disciplina il permesso di costruire in sanatoria.
Tale norma richiede, per il rilascio della sanatoria, che l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda (la cosiddetta “doppia conformità”).
La sentenza specifica che la parola “intervento” usata dalla legge deve essere intesa in modo unitario, riferendosi a tutti gli interventi effettivamente eseguiti sulla costruzione. Non è consentito al privato di “parcellizzare” la richiesta di sanatoria, limitandola ai soli abusi che rispettano i requisiti di legge (come, ad esempio, i soli interventi contestati da una precedente ordinanza di demolizione).
Il rischio di elusione
Se il permesso in sanatoria venisse rilasciato considerando solo una parte degli interventi realizzati, si concretizzerebbe una sostanziale elusione dei requisiti previsti dall’articolo 36. Per questo motivo, una sanatoria che non tenga conto di tutti gli interventi abusivi deve considerarsi integralmente illegittima.
Il principio, già consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (come ricordato dalle sentenze n. 9220/2023, n. 8067/2023 e altre citate a margine della decisione), rafforza l’orientamento secondo cui la verifica della legittimità di una costruzione abusiva non può essere frazionata a piacimento, ma deve garantire la piena aderenza dell’opera complessiva alle normative urbanistiche ed edilizie vigenti.
Fonte: Ufficio massimario della Giustizia amministrativa