La Corte costituzionale (Sentenza 154/2025) ha esaminato una serie di questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze relative alla guida senza patente nel caso di recidiva nel biennio, fattispecie che, a seguito della depenalizzazione di cui al D.Lgs. n. 8 del 2016, è rimasta un reato (autonomo).
L’articolo mira a sintetizzare le argomentazioni della Corte e le sue conclusioni.
Il caso di Firenze: da illecito amministrativo a reato autonomo
Il Tribunale di Firenze doveva giudicare un imputato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e, in particolare, per la contravvenzione di guida senza patente. Il fatto era stato commesso con recidiva nel biennio e, prima della riforma del 2016, la recidiva costituiva una circostanza aggravante del reato base (punito con la sola ammenda).
Con il D.Lgs. n. 8 del 2016, che ha depenalizzato tutti i reati puniti con la sola multa o ammenda:
- La guida senza patente “semplice” è stata trasformata in un illecito amministrativo (con sanzione pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro).
- L’ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio, che era punita anche con la pena detentiva (arresto), è stata mantenuta come fattispecie autonoma di reato (punita con l’arresto fino a un anno e l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032).
Il giudice di Firenze ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su questa trasformazione, sostenendo che essa avrebbe:
- Violato la legge delega (art. 76 Cost.), in quanto non prevedeva di rendere autonome le vecchie aggravanti, portando a un inasprimento del trattamento sanzionatorio (la pena non può più essere bilanciata con eventuali attenuanti).
- Violato i principi di eguaglianza e offensività (artt. 3 e 25 Cost.), creando una sorta di “reato d’autore” in cui la rilevanza penale non dipende dall’offesa al bene giuridico (il pericolo per la circolazione stradale è lo stesso), ma solo dalla qualità personale dell’agente (la sua recidiva).
- Violato la funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.).
La decisione della Corte Costituzionale
La Corte, pur accogliendo l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri che ne chiedeva l’inammissibilità o la non fondatezza, ha respinto tutte le censure del Tribunale di Firenze.
Sulla presunta violazione della legge delega (e l’inasprimento della pena)
La Consulta ha giudicato non fondata la questione sulla violazione dell’art. 76 Cost. Ha stabilito che la scelta di trasformare l’ipotesi aggravata in un reato autonomo rientrava nelle “scelte implicite e necessarie” del legislatore delegato, al fine di razionalizzare il sistema sanzionatorio. La depenalizzazione “cieca” della fattispecie base, infatti, ha logicamente richiesto che le condotte ritenute più gravi, e per le quali il legislatore aveva già previsto una pena detentiva, conservassero un’autonoma rilevanza penale.
Riguardo al lamentato inasprimento della pena (dovuto alla perdita del bilanciamento con le attenuanti), la Corte ha ribadito che la depenalizzazione e la contestuale trasformazione in reato autonomo non costituiscono un aumento di pena in senso proprio, ma una diversa configurazione del fatto.
Sulla “qualità personale” del reo e il principio di offensività
La Corte ha ritenuto non fondato anche il dubbio sulla violazione del principio di offensività (artt. 3 e 25 Cost.). A differenza del caso dell’ubriachezza (sentenza 354/2002), in cui la precedente condanna era estranea al fatto, la recidiva nel biennio nel caso della guida senza patente è considerata dalla Corte un indice di maggiore pericolosità e di “maggiore rimproverabilità” della condotta.
La Corte ha argomentato:
- La recidiva in questo contesto non è una mera qualità soggettiva, ma rappresenta la reiterazione di un comportamento (la guida senza patente) che il legislatore ha comunque inteso sanzionare, evidenziando una “maggiore renitenza” all’osservanza delle regole.
- Il mantenimento della rilevanza penale per i recidivi nel biennio risponde a un’esigenza di prevenzione generale e speciale nel contrasto a un fenomeno di allarme sociale qual è la guida senza patente.
In sintesi, la recidiva non viene vista come elemento estraneo all’offesa (che è la messa in pericolo della sicurezza stradale), ma come un fattore che ne amplifica il disvalore penale e giustifica il mantenimento di un’incriminazione. La questione sulla violazione dell’art. 27 Cost. (funzione rieducativa) è stata considerata consequenzialmente non fondata.
La Corte ha pertanto respinto tutte le questioni, confermando la legittimità costituzionale della guida senza patente con recidiva nel biennio come reato autonomo.
Fonte: Ufficio Massimario della Corte Costituzionale