Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania stabilisce che la sola proprietà di un’area consortile ASI non è sufficiente per avviare insediamenti produttivi, compresi gli impianti di recupero rifiuti: serve l’atto di assegnazione dell’ente consortile. Chiariti anche i limiti del potere di esproprio e del riesercizio del potere amministrativo dopo un annullamento in giudizio.
La V Sezione del T.a.r. Campania, con la sentenza n. 6598 del 7 ottobre 2025, ha messo in chiaro i presupposti per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, in particolare impianti di recupero rifiuti, all’interno delle aree di sviluppo industriale (ASI). La decisione è rilevante per chiunque intenda costruire in queste zone, chiarendo la funzione e il potere del Consorzio ASI.
La proprietà non è disponibilità
Il punto centrale della pronuncia è che la semplice proprietà di un terreno compreso in un consorzio ASI non ne garantisce la disponibilità per la costruzione di un impianto. Il Tribunale ribadisce che è necessario un atto di assegnazione da parte del Consorzio. Solo questo atto rende il concessionario/proprietario titolare delle prerogative che, altrimenti, spetterebbero all’ente pubblico per le finalità di interesse generale a cui l’area è asservita (punto 1).
Il ruolo del Consorzio ASI nell’assegnazione
La valutazione del Consorzio ASI sulla richiesta di assegnazione di un’area è complessa e non si limita alla compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione. L’ente consortile deve anche verificare l’idoneità del nuovo investimento a perseguire le finalità di sviluppo economico produttivo del territorio. La logica è quella di assegnare una risorsa scarsa, come il suolo, ai progetti imprenditoriali ritenuti più idonei, previa valutazione e graduazione (punto 3).
I limiti al potere di esproprio
La sentenza chiarisce inoltre la portata dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), che attribuisce all’autorizzazione per realizzare un impianto di recupero rifiuti il valore di dichiarazione di pubblica utilità. Il TAR precisa che questa previsione vale solo “ove occorra”, cioè se l’esproprio è stato già debitamente previsto per la realizzazione dell’opera. La norma non autorizza, quindi, la Regione a procedere a espropri indiscriminati (punto 2).
Potere amministrativo: il principio del divieto di “motivi ostativi”
Infine, la sentenza affronta aspetti procedurali. Il Tribunale Amministrativo si è concentrato sul divieto, per l’amministrazione, di addurre per la prima volta, in caso di riesercizio del potere dopo un annullamento in giudizio, motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria (il cosiddetto “one shot temperato”). Il T.a.r. chiarisce che per “motivi già risultanti dall’istruttoria” si intendono solo quelli che l’amministrazione ha in qualche modo già rappresentato nella pratica, non quelli che erano astrattamente desumibili dalla situazione di fatto e di diritto, ma che non erano stati valorizzati nel precedente diniego (punti 4 e 5).