Il Consiglio di Stato interviene sul delicato tema del collegamento tra imprese in caso di partecipazione a gare d’appalto suddivise in lotti, chiarendo quando una collaborazione tra aziende possa portare all’esclusione.
Con la sentenza n. 7351 del 17 settembre 2025, la Sezione V (Pres. Lotti, Est. Barreca) ha analizzato la ratio delle norme che consentono alla Stazione appaltante di limitare i lotti aggiudicabili o a cui un solo offerente può partecipare (art. 51, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016).
Lo scopo delle limitazioni sui lotti
La facoltà di limitare il numero di lotti aggiudicabili o a cui partecipare, mutuata dalla direttiva europea 2014/24/UE, mira a:
- Garantire un’ampia partecipazione alla gara.
- Evitare posizioni monopolistiche e concentrazioni di potere economico in capo a un unico centro di interesse nel settore strategico delle commesse pubbliche.
Tale limitazione si estende, pertanto, anche alle offerte formalmente distinte ma sostanzialmente imputabili a un unico operatore economico, che opera come un grande player di mercato (ad esempio, una holding), facendo riferimento alla nozione di “unico centro decisionale”.
La distinzione tra partnership e joint venture
La pronuncia chiarisce la natura dei rapporti di collaborazione tra imprese, come la joint venture contrattuale e l’accordo di partenariato (partnership).
- Questi accordi, sebbene tipici della prassi internazionale e atipici per il diritto italiano, non fanno perdere alle aziende la loro individualità giuridica ed economico-sostanziale: esse continuano a operare autonomamente nel mercato.
- Nel caso della joint venture, l’autonomia viene meno rispetto al solo obiettivo comune (business target) per cui l’accordo è stipulato.
- L’accordo di partnership, più elastico e a forma libera, volto a prevedere reciproche collaborazioni non vincolanti né esclusive (come l’eventuale subappalto di lavori o la futura partecipazione congiunta in ATI), non dà luogo a un collegamento tra imprese rilevante ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Il Consiglio di Stato precisa che l’accordo di partnership non è sintomatico di una realtà imprenditoriale unica, ma anzi conferma l’alterità soggettiva delle imprese finalizzata alla cooperazione.
Diversa ratio tra esclusione per collegamento e per offerte “concertate”
La sentenza opera una distinzione fondamentale tra:
- L’esclusione per l’unicità dell’operatore economico (art. 51, commi 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016): ha una logica soggettiva, pro-concorrenziale e distributiva. Rileva la situazione soggettiva degli offerenti, cioè la stringente relazione che rende la loro realtà economico-imprenditoriale unica, per evitare l’aggiudicazione di più lotti allo stesso soggetto.
- L’esclusione per “unico centro decisionale” (art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50/2016): ha una logica oggettiva, attinente al profilo dell’offerta. Rileva quando il collegamento (anche di fatto) si è tradotto nella violazione delle regole di segretezza e unicità dell’offerta, ossia in offerte “concertate” e anticoncorrenziali.
Per il Consiglio di Stato, nel caso delle limitazioni sui lotti, rileva il collegamento soggettivo stringente che rende l’operatore sostanzialmente unico.
La decisione finale
Nel caso di specie, l’accordo di partnership (finalizzato a futuri subappalti o a partecipare in ATI) tra due imprese autonomamente operanti non integrava un collegamento tale da considerarle un operatore economico unico ai fini della clausola del bando che sanzionava la partecipazione a più lotti.
In assenza di una realtà economico-imprenditoriale unica e con una delle due imprese rimasta estranea alla gara per uno dei lotti in contestazione, non si verifica la violazione della lex specialis.
Il collegamento di mera partnership non è sufficiente a far scattare l’esclusione prevista per la violazione del vincolo di partecipazione a un solo lotto.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato