I giudici della prima sezione del Consiglio di Stato, con il parere 5/2025, hanno chiarito che le ceneri di salme inumate o tumulate in un periodo precedente all’entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 130, dopo la cremazione effettuata successivamente all’esumazione o all’estumulazione, possono essere oggetto di affidamento a familiari, esclusa in ogni caso la dispersione che richiede, come presupposto indefettibile, la dichiarazione espressa del defunto. (1).
In motivazione la sezione ha operato una articolata ricostruzione del quadro normativo di riferimento ed ha chiarito che: i) la disciplina contenuta nella l. n. 130 del 2001, pur rimandando ad atto regolamentare non emanato, è da ritenersi efficace ed operativa; ii) l’art. 3, comma 1, lett. g) della l. n. 130 del 2001 prevede che l’ufficiale dello stato civile, previo assenso del coniuge o, in mancanza, dei parenti più prossimi o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni; iii) la legge non disciplina tuttavia l’affidamento o la dispersione dei resti cinerei, una volta intervenuta la cremazione; iv) l’affidamento a privati delle ceneri derivanti dalla cremazione era già consentito nel regime previgente (nella specie, dall’articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e la disciplina sopravvenuta non ha carattere innovativo sul punto.
In caso di cremazione di salme esumate o estumulate, rispettivamente, dopo 10 o 20 anni ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera g) della legge 30 marzo 2001, n. 130, la destinazione delle ceneri deve rispettare la volontà del defunto manifestata in vita, da comprovare con le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 1, lett. b) della legge n. 130 del 2001 e, in assenza, la scelta spetta al coniuge o, in mancanza, ai parenti più prossimi che dovranno esprimere la propria volontà dinanzi all’ufficiale di stato civile con le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 1, lett. b), n. 3) della legge n. 130 del 2001. (2).
L’originaria scelta espressa dal coniuge o dai parenti più prossimi, in assenza di volontà scritte del defunto, in ordine alla destinazione delle ceneri (ad esempio, il collocamento in cimitero) può essere modificata in seguito da coloro che hanno reso la relativa dichiarazione (ad esempio, nel senso di chiedere l’affidamento delle ceneri), restando fermo il divieto di dispersione delle ceneri che richiede, come presupposto indefettibile, la dichiarazione espressa del defunto. (3).
In motivazione la sezione ha aggiunto che la dichiarazione sulla destinazione delle ceneri non è modificabile, laddove abbia in concreto avuto ad oggetto la volontà manifestata in vita dal defunto, in quanto trattasi di dichiarazione attestante la volontà del de cuius che confluisce in un atto pubblico. In tale ipotesi, l’interessato (coniuge o parente) deve necessariamente adire il giudice al fine di ottenere una decisione che attesti l’effettiva, ed eventualmente diversa, volontà del defunto.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: in parte Cass. civ., sez. I, ordinanza 13 luglio 2022, n. 22180 (in Dir. e giustizia, 2022, 125, 15 con nota di TANTALO) in materia di ius eligendi sepulcrum nella immediatezza del decesso.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato