I giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 5723/2025, hanno stabilito che va accolto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza che ordini la restituzione del fondo oggetto di decreto di esproprio annullato in sede giurisdizionale e che sia stato alienato a terzi nelle more del giudizio impugnatorio, qualora l’avente causa sia consapevole che la procedura espropriativa era oggetto di contestazione giudiziale, non ravvisandosi il presupposto della buona fede ex art. 2038 c.c. per fare salvo l’acquisto. (1).
In motivazione i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che l’art. 2652, n. 6, del cod. civ., nella parte in cui implica l’efficacia processuale della trascrizione delle domande giudiziali non si applica al ricorso proposto per l’annullamento giudiziale del provvedimento di espropriazione in quanto la disposizione rimanda ai vizi degli atti di autonomia privata e non i tradizionali vizi di legittimità dei provvedimenti, tenuto anche conto dei principi di stretta tipicità legale sotteso al sistema della trascrizione immobiliare e dell’esigenza, ad esso correlata, di certezza dei traffici (Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2022, n. 1289).
In sentenza si è aggiunto che, quando è prevista la trascrizione delle domande, agli effetti dell’art. 111 c.p.c., il processo si considera pendente (ai fini della opponibilità della sentenza agli aventi causa dal convenuto) non con la notificazione della citazione, ma con la trascrizione della domanda; correlativamente il diritto controverso si considera trasferito solo dal momento della trascrizione del titolo di acquisto, non già dal momento della manifestazione del consenso delle parti. Ne consegue che la sentenza pronunciata contro l’alienante è sempre opponibile ai terzi che abbiano trascritto il proprio titolo di acquisto dopo la trascrizione della domanda, mentre è inopponibile a quelli che hanno trascritto prima.
La trascrizione del decreto di esproprio non è funzionale alla produzione degli effetti di cui all’art. 2644 c.c. ma ha solo l’effetto di trasformare i diritti reali o personali di terzi sulla cosa in diritto di credito sull’indennità liquidata all’espropriato e, pertanto, non può fungere da criterio di risoluzione dei conflitti tra più aventi causa dal medesimo dante causa e non può integrare l’eccezione di cui all’articolo 111, comma 4, c.p.c. (2).
La sezione ha precisato che la ragione giustificatrice di tale attenuata efficacia della trascrizione del decreto di esproprio è ravvisata nella circostanza per cui l’acquisto del diritto in capo all’espropriante è svincolato dalla titolarità del diritto da parte dell’espropriato.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato