I giudici della prima stazione del Tra per il Veneto hanno stabilito, con la sentenza 768/2025, che nel caso in cui la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, non renda disponibile attraverso la piattaforma digitale la documentazione di gara prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la richiesta di accesso dell’operatore economico interessato è regolata dall’ordinario procedimento disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con conseguente applicazione, in caso di diniego espresso o tacito all’ostensione, dell’articolo 116 c.p.a., non essendo in tal caso applicabile il rito accelerato previsto dall’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023. (1).
Nella motivazione i giudici amministrativi veneti hanno precisato che l’unico rimedio previsto dal codice dei contratti pubblici per il caso di ostensione parziale degli atti di gara è contenuto nell’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 il quale, però, si riferisce soltanto all’impugnazione delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori.
(1) Conformi: T.a.r. per il Veneto, sez. I, 10 marzo 2025, n. 327; T.a.r. per il Lazio, sez. II ter, 2 dicembre 2024, n. 21628.
Difformi: T.a.r per la Campania, sez. V, 23 maggio 2025, n. 3951; 23 maggio 2025, n. 3953; T.a.r. per l’Abruzzo, 11 novembre 2024, n. 470 secondo cui tutte le decisioni sulle eventuali richieste di oscuramento, implicite od esplicite, devono essere impugnate con il rito accelerato previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, quindi entro il termine decadenziale di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato