Il T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, con la sentenza del 17 aprile 2025, n. 337 si è espressa ancora una volta in merito affermando, nella nota diffusa a margine dagli organi di giustizia amministrativa, che è illegittima la disposizione di un regolamento comunale che, nel prevedere una formula matematica per il calcolo della quota di compartecipazione dell’interessato al costo delle prestazioni socio-assistenziali erogategli, fissi per tale compartecipazione una percentuale minima, la quale prescinde totalmente dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (1).
In applicazione del principio, la sezione ha individuato quale effetto conformativo della sentenza l’obbligo per il comune di rideterminare la formula prevista dal regolamento comunale in modo che agli interessati non sia imposta una compartecipazione al costo maggiore rispetto al proprio ISEE.
Ed inoltre che in materia di compartecipazione dei comuni alle spese per le prestazioni socio-assistenziali erogate in favore dei disabili ai sensi delle legge 8 novembre 2000, n. 328, è illegittima la determinazione comunale che stabilisce la quota di compartecipazione dell’interessato alla spesa per le prestazioni socio-sanitarie eseguite in suo favore, senza avere previamente accertato nel contraddittorio quali siano i trattamenti ai quali egli è concretamente sottoposto, e avere stabilito poi, sulla base di ciò, in quale delle previsioni normative rilevanti rientrino quei trattamenti, e quale sia conseguentemente la quota di spesa di cui deve farsi carico il servizio sanitario. (2).
In motivazione la sezione ha ricostruito il quadro normativo in materia di determinazione della quota di spettanza del servizio sanitario regionale distinguendo, nell’ambito della categoria delle prestazioni socio – sanitarie di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria e dando atto che: i) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, sono state individuate le prestazioni da ricondurre alle tre categorie elencate e i relativi criteri di finanziamento a seconda dell’area di intervento e del tipo di prestazione; ii) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 sono stati distinti i trattamenti riabilitativi erogati nell’ambito delle residenze per disabili e relative quote a carico del servizio sanitario.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2023, n. 3072; 10 dicembre 2020, n. 7850; 2 marzo 2020, n. 1505; 27 novembre 2018, n. 6708; 13 novembre 2018, n. 6371 secondo cui non sono ammessi altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche degli utenti che chiedono prestazioni di tipo assistenziale o comunque rientranti nell’ambito della disciplina dell’ISEE disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013.
Difformi: T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 18 agosto 2017, n. 1057 (riformata dal Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6708) con cui è stata ritenuta legittima una richiesta di contribuzione pari al 20% del costo del servizio, pur a fronte di un reddito nullo o estremamente basso.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 14 marzo 2018, n. 1623 secondo cui la ripartizione disposta dalla disciplina statale rappresenta una forfettizzazione dell’incidenza rispettiva della componente sanitaria (a rilevanza sociale) e di quella sociale (a rilevanza sanitaria), in un trattamento assistenziale nel quale l’intreccio è particolarmente rilevante e riposa su una presunzione normativa di quello che è il rapporto tra i costi dell’una e dell’altra componente, prescinde necessariamente dalla considerazione delle situazioni dei singoli assistiti e non può essere affidata alla determinazione di ciascun soggetto erogatore.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it