La Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, con l’ordinanza n. 2425/2025 ha affermato, innanzitutto, che in tema di sanzioni amministrative per guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente ex art. 223, comma 1, c.d.s., ha natura cautelare e provvisoria, poiché anticipa la sanzione accessoria irrogabile all’esito dell’accertamento giudiziale e svolge funzione di tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’ordine pubblico, impedendo che il conducente continui a tenere una condotta pericolosa.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223 com. 1
Massime precedenti Vedi: N. 21266 del 2020 Rv. 659317-01
Con la stessa ordinanza è stato inoltre chiarito, così come si legge nelle massime seguenti, che la sospensione della patente ex art. 186, comma 9, c.d.s., che il prefetto dispone fino all’esito della visita medica, previo riscontro di un tasso alcolemico superiore al limite di 1,5 g/l (vigente ratione temporis), costituisce autonoma fattispecie di sospensione cautelare, la cui ratio risiede nell’esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, onde valutarne l’idoneità alla guida, anche ai fini della revoca della patente.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 9539 del 2018 Rv. 648091-01
Da ultimo che in tema di guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente ex art. 186 c.d.s. costituisce sanzione accessoria del reato cui al comma 2, lett. b), dello stesso articolo ed è disposta dal giudice penale, anche se la sua applicazione concreta è di competenza del Prefetto.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 17999 del 2021 Rv. 661543-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione