Il Consiglio di Stato, sezione VII, con la sentenza del 9 aprile 2025, n. 3051 ha affermato, sinteticamente nelle massime diffuse dagli organi di giustizia amministrativa, che il silenzio assenso si forma e produce effetti anche in caso di istanza non conforme alla disciplina sostanziale e l’impostazione di “convertire” i requisiti di validità della fattispecie silenziosa in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell’istituto, in quanto nessun vantaggio, infatti, avrebbe l’operatore se l’amministrazione potesse, senza oneri e vincoli procedimentali, in qualunque tempo disconoscere gli effetti della domanda. (1).
Ed inoltre che l’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore con l’istituto del silenzio assenso – rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l’attività al controllo dell’amministrazione – viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi ‘silenziosamente’. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2024, n. 3813; sez. VI, 7 dicembre 2023, n. 10606; 8 luglio 2022, n. 5746 (in Foro it., 2022, III, 425, con nota di A. Travi)
Difformi: Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 616; 25 febbraio 2021, n. 1629; 23 dicembre 2021, n. 5361, sez. VI, 8 settembre 2021, sez. IV, 7 gennaio 2019, n. 113.
(2) Conformi: sulla perdita del potere in caso di silenzio assenso v. Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it