Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 7571 del 13 settembre 2024 ha affermato, in modo conforme ad una recente pronuncia (Cons. Stato, sez. V, 1 luglio 2024, n. 5789; Id. 27 febbraio 2024, n. 1924) che il principio del risultato – codificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ma già immanente nel sistema e utilizzabile in chiave interpretativa anche rispetto a fattispecie regolate dal d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 – che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale e il principio della fiducia, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della P.A., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile, sono avvinti inestricabilmente, sicché la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo.
Nel caso di specie, si legge ancora nella nota diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, la sezione ha ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, ritenendo in contrasto con i principi di cui in massima la condotta della stazione appaltante di ritardo nella stipula del contratto e nella definizione dei progetti, oltre la totale chiusura dalla stessa dimostrata alla ricerca di una soluzione concordata, che consentisse la realizzazione almeno di alcuni interventi – avuto riguardo alla circostanza che in relazione ai lotti oggetto dell’aggiudicazione, non era stata presentata alcun’altra domanda e che era impossibile bandire una nuova gara, stante la tempistica degli interventi per l’utilizzo di incentivi economici pubblici.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it