Il pedone può essere considerato responsabile esclusivo dell’incidente che ne ha provocato l’investimento solo se si pone improvvisamente e imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria dell’automobile. È quanto ha stabilito la Cassazione nella recente sentenza 9242/2016.
Sembrerebbe quindi che il pedone non ha sempre ragione? Sicuramente, rispetto a chi va a piedi, il conducente deve prestare maggiore attenzione proprio per via della pericolosità del mezzo che egli utilizza (l’automobile). Pertanto, per evitare di essere considerato responsabile per qualsiasi danno procurato a terzi, deve dimostrare di aver rispettato non solo il codice della strada, ma anche quelle regole di prudenza non scritte che richiamano la massima attenzione in ogni occasione, specie nei centri abitati. Se il conducente riesce a provare la liceità della sua condotta non dovrà temere alcuna azione di responsabilità. Infatti, il pedone è responsabile per il proprio investimento tutte le volte in cui abbia attraversato improvvisamente la strada, ponendosi sulla stessa traiettoria dell’auto.
Se ne deduce che, in caso di investimento, il “primo” onere della prova lo ha l’automobilista il quale si presume responsabile, salvo dimostri il contrario. Per evitare la responsabilità, quindi, egli deve dimostrare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia dell’auto. Se non offre tali prove, il conducente deve risarcire il danno.
Intuitivamente si sarebbe portati a ritenere che il pedone abbia torto se non attraversa sulle strisce. Ma anche questa asserzione non è corretta. Il fatto che il pedone non si trovi sulle strisce pedonali non autorizza l’automobilista ad andargli addosso o a non lasciarlo passare, mettendo a repentaglio la sua vita. Tuttavia tale fatto può influire sulla valutazione dell’imprevedibilità del comportamento del pedone: se, infatti, è immaginabile un attraversamento sulle strisce, lo è meno in un punto della strada ove non ci sono. Quindi, è più facile per l’automobilista dimostrare l’inevitabilità dell’urto, nonostante il rispetto, da parte di questi, di tutte le regole di prudenza.
A questo punto, quindi, chi deve dare la precedenza? Sia che ci siano le strisce, sia che non ci siano, l’automobilista deve sempre dare la precedenza al pedone. La Cassazione ha precisato che, in assenza di strisce sulla strada, è necessario che il pedone attenda il passaggio di tutte le auto che sopraggiungono sulla strada prima di iniziare l’attraversamento. Ma questo non vuol dire che, se non lo fa, può essere investito: come spiega la Corte, in caso di attraversamento fuori dalle strisce, la semplice violazione, da parte del pedone, dell’obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito, non basta a far scattare la sua responsabilità ed escludere quella dell’automobilista. Il conducente non è responsabile, infatti, solo quando il pedone attraversa velocemente la strada o la carreggiata senza accorgersi del quasi contemporaneo sopraggiungere di altri mezzi. Se c’era un mezzo che ostruisce la vista? Spesso capita che l’attraversamento del pedone non sia evitabile perché la sua presenza sia ostruita alla vista da un’altra auto in mezzo alla strada (si pensi all’autobus che sta facendo scendere i trasportati). Questa però non è una scusa per l’automobilista, il cui compito è sempre quello di avere una visuale quanto più ampia e chiara possibile, diversamente dovendo procedere con estrema cautela.