La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11140/2024 ha affermato che in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l’ente proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle condizioni della struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, ivi compresi i cosiddetti “dissuasori di sosta”, salva la dimostrazione che l’installazione di tali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi, in area a questi assegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e con esclusione di qualunque potere di controllo da parte del custode proprietario, oppure, in difetto delle predette condizioni, con tempi talmente rapidi, rispetto alla verificazione del sinistro, da non consentire l’intervento dell’ente custode.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14
Massime precedenti Vedi: N. 6826 del 2021 Rv. 660907-01, N. 6326 del 2019 Rv. 653121-01, N. 11096 del 2020 Rv. 658150-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione