Con la sentenza 7124/2024 la quinta sezione del Consiglio di Stato chiarisce che la c.d. cedevolezza invertita, in base alla quale le Regioni possono intervenire e disciplinare provvisoriamente ed eccezionalmente una materia, è consentita, sì, ma solo in caso di inerzia statale e comunque allorché vengano allo stesso tempo in discussione competenze “anche della regione”, non già in caso di materia di competenza esclusiva dello Stato (principio della inerenza con una materia di competenza regionale, garantita nel caso di specie dalla materia dei trasporti pubblici regionali e locali); l’efficacia della disciplina regionale cessa nel momento in cui la normativa statale entra poi effettivamente in vigore, per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all’impugnazione proposta avverso la deliberazione di giunta regionale che aveva disciplinato la materia nell’inerzia statale, in caso di sopravvenuta adozione, nelle more, della normativa statale. (1)
In motivazione, i giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che la cedevolezza invertita opera al contrario rispetto al suo normale funzionamento, quello ossia in base al quale lo Stato, onde evitare vuoti normativi nell’ordinamento giuridico e dunque allo scopo di scongiurare il pericolo di lacune normative nel sistema, disciplina ambiti riservati alla competenza regionale sino a quando le Regioni non intervengano con propri provvedimenti.
(1) Precedenti conformi: In relazione alla prima parte della massima Corte cost. 9 gennaio 2019, n. 1; Corte cost. 23 ottobre 2020, n. 222.
Precedenti difformi: non risultano specifici precedenti difformi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it