Il Consiglio di Stato sez. V, con sentenza del 2 agosto 2024 n. 6944 ha affermato che qualora, prima della presentazione dell’offerta, si verifichi una causa escludente in capo ad una delle sue componenti, il raggruppamento temporaneo di imprese è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa escludente e il soggetto che ne è interessato e a comprovare l’estromissione o la sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata o l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta. (1).
Pertanto si specifica oltre che deve presumersi che il raggruppamento conosca la situazione dei propri componenti e presenti una domanda di partecipazione che tenga conto della situazione di ciascuno. Pertanto, la mera dichiarazione della mandataria di non essere a conoscenza della carenza di un requisito di partecipazione in capo ad una mandante e di averne appreso l’esistenza soltanto in sede di verifica dei requisiti non è di per sé sola sufficiente per supportare la declaratoria di illegittimità della decisione di ritirare l’aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento medesimo. (2).
(1) In senso conforme: T.a.r. per il Lazio, sez. V, 17 giugno 2024, n. 12296.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it