La Corte di Cassazione sez. 3 Civile con l’ordinanza n. 15237 ha affermato che in tema di circolazione prohibente domino, il proprietario risponde dei danni causati dal veicolo se lo affida a persona a cui venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l’affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all’ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione. (Nella fattispecie, in cui il conducente del veicolo se ne era impossessato approfittando del fatto che l’affidatario aveva lasciato la chiave di accensione inserita, la S.C. ha affermato l’insufficienza di tale condotta ad escludere la responsabilità del proprietario, in quanto inidonea ad impedire la circolazione, e dunque colposa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122 com. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 20373 del 2015 Rv. 637634-01, N. 1820 del 2016 Rv. 638539-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione