La Corte di Cassazione, sez. 1 civile, con l’ordinanza n. 6871 del 14 marzo 2024 ha affermato che Il divieto di assistenza finanziaria previsto per le pubbliche amministrazioni dall’art. 6, comma 19, del d.l. n. 78 del 2010 – in virtù del quale è fatto divieto alle stesse di procedere alla compensazione o al ripianamento delle perdite delle società partecipate non quotate – trova applicazione esclusiva per gli enti partecipati costituiti in forma societaria, non potendosi estendere, neppure analogicamente, ad altri enti gestori di pubblici servizi, come i consorzi ex art. 31 del d. lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), stante l’inequivoco tenore letterale della disposizione e il rinvio che questa compie all’art. 2447 c.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 6 com. 19 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2447, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 31
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione