La Circolare DAIT n. 15 del 16 febbraio 2024 fa riferimento all’articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l’assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle I.P.A.B., ora Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.S.P.), a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale
cui è stata concessa l’aspettativa per motivi sindacali.
Nel provvedimento si precisa che l’espressione “aspettativa per motivi sindacali” utilizzata dal legislatore deve intendersi riferita all’istituto del “distacco sindacale”, pertanto solo gli Enti sopra richiamati, che hanno sostenuto, nell’anno 2023, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, possono beneficiare del contributo in esame.
Sono beneficiari del contributo e, pertanto, sono legittimati alla trasmissione della certificazione, i Comuni, le province, le Città metropolitane, i Liberi Consorzi comunali, le Comunità montane, nonché le I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione di quelle facenti parte delle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, che hanno sostenuto spese per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali nell’anno 2023.
Gli enti che nell’anno 2023 non hanno sostenuto oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, non devono trasmettere la certificazione in esame. In passato qualche ente, contrariamente a quanto innanzi precisato, ha inviato una certificazione indicando una spesa pari a 0 (zero). Nella Circolare si ribadisce che in presenza di tale circostanza non deve essere trasmessa alcuna certificazione.
Fonte: DAIT