Un ente ha posto il seguente quesito alla Redazione di Anci Risponde: è possibile liquidare i diritti di rogito al vicesegretario già titolare di posizione organizzativa in un comune di 4.700 abitanti? Se si in quali limiti?
La Redazione nel rispondere al quesito, posto che dalle dimensioni riferite si presume che si tratti di un ente privo di dirigenti, segnala che, come rilevato anche dalla Corte dei conti (sez. controllo Toscana, delibera n. 11/2018; Marche, delibera n. 90/2016; Liguria, delibera n. 49/2016), con le modalità e nei limiti posti dalle previsioni normative di cui al citato art. 10, comma 2 bis, è possibile riconoscere al vicesegretario dei comuni privi della dirigenza i diritti di segreteria per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del Segretario comunale titolare della relativa funzione.
Quanto ai criteri di riparto dei diritti, in base all’art. 11 del Il C.C.N.L. del personale, non dirigenziale, del comparto regioni-autonomie locali del 9.5.2006:
a) il vicesegretario può sostituirsi al Segretario, nel rogito degli atti, esclusivamente nei casi di sua assenza o impedimento;
b) la percentuale dello stipendio in godimento del segretario costituisce l’importo massimo ed unico che può essere erogato dall’ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l’ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari;
c) la percentuale dello stipendio deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione.
Tale indirizzo è stato espresso dall’ARAN (v. orientamento AII 63), con riferimento al precedente limite massimo di 1/3 della retribuzione in godimento, limite che ora a seguito del D.l. n. 90/2014 è stato ridotto a un quinto dello stipendio in godimento; pertanto, al di là della riduzione del limite, le indicazioni contenute nel parere rimangono tuttora valide.